Biblioteca Multimediale Marxista


Assimilazione da parte del codice rocco della strategia insurrezionale descritta da  Lenin nelle sue opere e  dalla III° Internazione nel suo programma del 1928.

Nella estensione del Codice Rocco si trovano profonde le tracce della strategia insurrezionale che si può ritrovare espressa temporalmente e valutata giuridicamente la stessa progressione tattica degli eventi.

Nel Libro II° del Codice Penale e cioè: «Dei delitti in particolare», al Titolo I°, «Dei delitti contro la personalità dello Stato», troviamo nell’ordine che:

a)     Al Capo I°, oltre ad una serie di reati commissibili in tempo di guerra (che nella presente esposizione non interessano) sono inseriti gli articoli: 270 (associazioni  sovversive), 272 (propaganda ed apologia sovversiva ed antinazionale), 273 (illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale); che, nel loro insieme, avrebbero dovuto garantire la repressione dell’attività del Partito nelle fasi non immediatamente rivoluzionarie; le pene infatti sono graduate in conseguenza e vanno da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 12 anni.

b)     Al Capo II° è inserita progressivamente tutta la tattica della presa del potere: a partire dall’art. 276 (attentato al re) che corrisponde all’inizio del periodo acuto e comprende l’attività di organizzazioni di tipo terroristico (cioè regicida/tirannicida/giustizialista come gli “Amici del Popolo” della Russia zarista), per poi passare allo scontro di massa vero e proprio con l’art. 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato), l’art.285 (devastazione, saccheggio e strage) in quanto alla prima fase della lotta armata;  art. 286 (guerra civile), 287 (usurpazione di potere politico o di comando militare) in quanto alla fase superiore dello scontro. Inutile dire che i reati di questo Capo sono tutti puniti con la morte o l’ergastolo.

c)      Al Capo V° sono inserite le norme per reprimere le modalità di organizzazione che il Partito si da per poter eseguire quanto previsto al Capo II°, infatti abbiamo: art. 302 (istigazione a commettere alcuno dei delitti provenienti dai Capi I° e II°), art. 303 (pubblica istigazione ed apologia), art. 304 e 305 (cospirazione politica mediante accordo o associazione), art. 306 (banda armata), art. 307 (assistenza ai partecipi di cospirazione e di banda armata); il legislatore Rocco, messo a posto anche il logistico e le Commissioni Militari, può dormire sonni tranquilli!!! Siccome si prevede che la costruzione dell’apparato logistico-militare possa avvenire anche in periodi non immediatamente rivoluzionari, anche qui le pene sono progressivamente graduate e vanno dai sei mesi ai 15 anni.

Sviluppo del Codice Penale.

Questo schema modellizzato sulla strategia insurrezionalista è stato poi modificato nel corso degli anni sulla base delle reali emergenze dello scontro, evidenziando, tra l’altro, che la borghesia, a differenza di molti compagni, impara e sviluppa i suoi sistemi repressivi adeguandoli alla pratica reale.

E poiché lo scontro di classe  in Italia è stato particolarmente duro negli anni ’70-80, i riadeguamenti del Codice Penale si sono dimostrati all’avanguardia per tutti i paesi del centro imperialista e tendono ad essere presi ad esempio da tutti.

Art. 270bis (associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico), considerando che l’attività dei comunisti non è più direttamente legata allo sviluppo della crisi vengono alzati minimali e massimali per rendere la repressione ideologica più profonda.

Art. 289bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) introduzione del concetto di dissociazione e collaborazione attiva con lo Stato.

Art. 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione). Questo articolo, non a caso emanato in uno dei periodi più acuti dello scontro (1980) si è posto all’avanguardia nelle forme repressive statuali. E’ un articolo che, per la genericità della sua formulazione, si presta  a far condannare chiunque a pene gravissime, anche in assenza di delazioni, indipendentemente da qualsivoglia prova della sua partecipazione diretta ad azioni di carattere politico-militare. Ci sono esempi di compagni condannati all’ergastolo per il supposto ritrovamento di una loro impronta digitale sull’esterno di una macchina che si ipotizza sia servita per un’azione; altrettanto compagni condannati all’ergastolo perché una perizia calligrafica sostiene che era loro la mano che ha scritto un falso bollo di circolazione ritrovato su una macchina che si suppone sia servita per un altro attacco. E’ evidente, per chiunque abbia un minimo di cognizione del diritto borghese, che queste formulazioni, come la formulazione che chiunque faccia parte di organi dirigenti è diretto responsabile di qualunque azione, sono lontane anni luce dalla sua formulazione di responsabilità personale e di causa-effetto delle proprie azioni. Anzi, con una certa ironia, la borghesia che ha sempre difeso i suoi membri dalle accuse rivolte loro dalla classe e dai suoi rappresentanti opponendo che il principio operaio della responsabilità politica oggettiva, è un principio barbaro; cede clamorosamente di fronte all’evidenza della lotta di classe è lo applica senza mediazioni sulle avanguardie della classe operaia.

E’ ovvio che questi principi  base della “legislazione d’emergenza” si sono dimostrati all’avanguardia assoluta per tutti i regimi borghesi che oggi corrono a copiarli, e primi fra tutti gli USA prontissimi a recepire queste indicazioni e ad abbandonare ogni qualsivoglia riferimento ai tanti decantati “emendamenti” scritti nella sua costituzione figlia della rivoluzione del 1776.